{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-06-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-109_1999-06-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17298&nX40_KEY=4933352&nTrefferzeile=86&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "340d374e79f0816ef1cd417f86181827"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.06.1999 11.1995.109"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.06.1999 11.1995.109"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.06.1999 11.1995.109"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:28:08", "Checksum": "f841604f5e83c25994f5733843b2e9dd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.06.1999 11.1995.109\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.. |\n14 giugno 1999/rgc |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo,\npresidente, |\n|\nsegretaria: |\nGronchi Pozzoli, vicecancelliera |\nsedente per statuire nella causa n. __________ (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 18 marzo 1992 da\n|\n|\n__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________)\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n“__________ ”, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________) __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________) __________, __________ __________, __________;\n|\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti,\npunti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 3 marzo 1995 presentato da __________ contro la sentenza emanata il 13 febbraio 1995 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;\n2. Se dev’essere accolto l’appello del 3 marzo 1995 presentato da __________ __________ contro la medesima sentenza;\n3. Se dev’essere accolto l’appello del 6 marzo 1995 presentato da La __________ contro la medesima sentenza;\n4. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: A. Fra il 16 settembre 1990 e il 27 maggio 1993 sono apparsi sul settimanale __________, edito dalla __________ e stampato dalla tipografia “__________ ”, svariati articoli sull’attività delle casse malati e su __________ __________, presidente della __________ __________ __________ __________ (__________). Quasi tutti gli articoli sono stati firmati dal direttore del giornale, __________ __________, e da __________ __________.\nB. __________ ha convenuto il 18 marzo 1992 __________, la ditta __________ __________, __________ __________ e l’associazione “__________ ” davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona chiedendo che fosse accertata l’illiceità della campagna di stampa mossa nei suoi confronti, che fosse fatto ordine al direttore responsabile di cessare ogni pubblicazione riguardante la sua persona, che i convenuti fossero condannati al versamento in solido di almeno fr. 50’000.– per torto morale e che fosse loro ingiunto di pubblicare il dispositivo della sentenza sulla prima pagina del settimanale e su tutti i quotidiani del Cantone Ticino.\nC. Con risposta del 30 giugno 1992 __________ __________ si è opposto alla petizione, sostenendo di aver agito sulla base del diritto di critica e della libertà di stampa e sollevando eccezione di prescrizione per le richieste fondate sugli articoli pubblicati prima del 23 marzo 1991. Nella sua risposta del 26 giugno 1992 __________ __________ e la __________ hanno chiesto di respingere la petizione, sollevando eccezione di prescrizione per gli articoli apparsi fino al marzo 1991. “__________ a” ha postulato a sua volta, con risposta del 30 giugno 1992, il rigetto della petizione, facendo valere di non essere responsabile per eventuali lesioni alla personalità commesse dai redattori degli articoli e sollevando, oltre alla prescrizione dell’azione, l’incompetenza territoriale del giudice adito.\nD. Nella replica l’attore ha chiesto che fosse accertata l’illiceità della campagna di stampa proseguita fino al gennaio 1992, che l’ordine di cessare ogni pubblicazione nei suoi confronti fosse esteso alla tipografia “__________ ” e per il resto ha ribadito le precedenti domande. Nella loro duplica i convenuti si sono confermati nelle rispettive domande. Conclusa l’istruttoria, il dibattimento finale si è tenuto il 7 dicembre 1994 alla sola presenza della parte attrice, che ha confermato nel proprio memoriale conclusivo del 2 dicembre 1994 le richieste di petizione e di replica, con la precisazione che la campagna di stampa era proseguita ancora nei primi sei mesi del 1993. Nel suo memoriale conclusivo del 2 dicembre 1994 “__________ ” ha proposto di respingere l’azione, subordinatamente di accertare una sua responsabilità non eccedente l’1%. Gli altri convenuti non hanno presentato conclusioni.\nE. Statuendo il 13 febbraio 1995, il Pretore ha accertato l’illiceità della campagna di stampa contro l’attore, ha fatto ordine ai convenuti di cessare ogni pubblicazione di fatti non veri riguardanti l’attore stesso e di pubblicare a loro spese, sui maggiori quotidiani, un testo riassuntivo del dispositivo della sentenza, accordando a __________ __________ un’indennità per torto morale di fr. 15’000.– La tassa di giustizia di fr. 2’400.– e le spese sono state poste per due terzi a carico dei convenuti in solido, con obbligo di rifondere all’attore, sempre in solido, un’indennità per ripetibili di fr. 3’000.–.\nF. Contro la sentenza del Pretore la __________ __________ è insorta con un appello del 3 marzo 1995 nel quale postula il rigetto della petizione in ordine e nel merito o quanto meno, in via subordinata, di ridurre a fr. 100.– l’indennità per torto morale da versare in solido con gli altri convenuti. __________ __________ ha introdotto lo stesso giorno un “appello adesivo” in cui propone le medesime domande. “__________ ” è a sua volta insorta contro la sentenza del Pretore con un appello del 6 marzo 1995 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, la petizione nei suoi confronti sia respinta.\nG. Nelle sue osservazioni del 10 maggio 1995 __________ __________ propone di respingere tutti gli appelli e di confermare la sentenza del Pretore. La __________ __________ è stata dichiarata in fallimento il 23 settembre 1996 ed è stata posta in liquidazione il 16 ottobre 1996. La Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato chiusa la liquidazione del fallimento con decreto del 27 aprile 1998.\nConsiderando\nin diritto: I. Sull’appello della __________ __________"}