Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono quindi a carico del convenuto, che rifonderà all’attrice un’equa indennità per ripetibili. Visto l’esito del gravame deve essere modificato anche il dispositivo pretorile sulla ripartizione della tassa di giustizia e delle spese, che devono essere sopportate dal convenuto, al quale incomberà la rifusione delle ripetibili alla controparte. L’ammontare delle tassa di giustizia e delle ripetibili di prima sede non è per contro stato oggetto di appello e valgono quindi gli importi stabiliti dal Pretore. Per i quali motivi, vista sulle spese la tariffa giudiziaria, pronuncia: