Stato del Cantone Ticino del 15 giugno 1981, consid. 2.1) e il semplice fatto di consentire l’accesso alle acque del lago non implica di per sé la rinuncia all’esercizio delle facoltà di proprietario (cfr. per analogia l’art. 699 cpv. 1 CC relativo all’accesso ai boschi). Se ne deve quindi concludere che la proprietà dei fondi n. __________e __________di __________ __________ è stata acquisita per prescrizione ordinaria al più presto nel 1922, ma in ogni caso anteriormente al 1952 (Steinauer, op. cit., n. 1581). Può di conseguenza rimanere indeciso il quesito di sapere se la prescrizione ordinaria sia possibile in Ticino sulle rive dei laghi dopo il 1952.