Il fatto che gli abitanti del luogo si recassero occasionalmente sulle rive per stendere le reti e lavare la canapa (deposizioni __________ e __________ del 21 ottobre 1969) senza incontrare opposizioni da parte dei proprietari iscritti nei registri, ancora non dimostra che i fondi fossero di pubblico dominio. A prescindere dal fatto che i testi non hanno potuto dare indicazioni concrete sui limiti di tempo e di spazio (profondità della riva, frequenza di accesso ecc.) di tale uso, prima del 1952 vi era nel Ticino la radicata opinione che le rive dei laghi fossero suscettibili di proprietà privata (sentenza della I CCA nella causa Z. c. Stato del Cantone Ticino del 15 giugno 1981, consid.