6) e non rientravano, di principio, nella nozione di beni di dominio pubblico. Solo con la legge ticinese sulla delimitazione delle acque pubbliche e delle rive dei laghi del 9 ottobre 1952 (LRL 1952), è stato introdotto il principio della proprietà pubblica delle rive, come a più riprese riaffermato dall’appellato. Prima di quest’ultima data non vi era presunzione di proprietà pubblica delle rive e nulla si opponeva alla prescrizione acquisitiva ordinaria.