Al momento in cui gli eredi __________ hanno venduto le particelle n. 99 e 100, quindi, essi erano di pieno diritto proprietari dei fondi per effetto stesso della decorrenza del termine di dieci anni previsto dall'art. 661 CC. c) Il Pretore è partito dal presupposto che nel Codice civile svizzero i beni appartenenti al dominio pubblico non sono soggetti alla prescrizione acquisitiva. Tale parere trova conforto solo in una parte della dottrina e nella giurisprudenza più remota. Sul tema, controverso, gli autori sono divisi: alcuni escludono la possibilità di acquisire la proprietà di beni del dominio pubblico (Haab/Simonius/Scherrer/Zobl, Commentario, n. 6 ad art. 661/63; Meyer-Hayoz, op.