, n. 1580a - 1580h), né dagli atti emergono indizi o elementi in tal senso. Verosimilmente già nel 1922 erano adempiute perciò le premesse della prescrizione acquisitiva ordinaria, ogni successivo proprietario di buona fede potendo invocare il possesso del suo predecessore in diritto (art. 941 CC). Al momento in cui gli eredi __________ hanno venduto le particelle n. 99 e 100, quindi, essi erano di pieno diritto proprietari dei fondi per effetto stesso della decorrenza del termine di dieci anni previsto dall'art. 661 CC. c) Il Pretore è partito dal presupposto che nel Codice civile svizzero i beni appartenenti al dominio pubblico non sono soggetti alla prescrizione acquisitiva.