Non è tuttavia escluso, contrariamente a quanto sembrano ritenere le parti e il primo giudice, che sia intervenuta la prescrizione acquisitiva sulla base del Codice civile svizzero entrato in vigore nel 1912. L’acquisizione della proprietà per prescrizione ordinaria è ammissibile ove taluno sia indebitamente iscritto quale proprietario e abbia posseduto il fondo in buona fede, pacificamente e senza interruzione per dieci anni (art. 661 CC), ritenuto che colui che vuol far valere la prescrizione acquisitiva ha diritto di prevalersi del possesso del suo autore (art. 941 CC; Steinauer, op. cit. n. 1580g).