3) a) Non è contestato che a __________ __________ vige il registro fondiario provvisorio. A tale registro sono attribuiti tutti gli effetti del registro fondiario (federale) per ciò che concerne la nascita, la trasmissione, le modificazioni e l’estinzione dei diritti reali (art. 16 della legge generale ticinese sul registro fondiario del 2 febbraio 1933). In altri termini, anche il registro fondiario provvisorio risponde alle esigenze dell’art. 48 cpv. 1 e 2 tit. fin. CC (cfr. per una dettagliata analisi del problema: Rep. 1993 173 consid. 3). Esso esplica tutti gli effetti del registro fondiario definitivo, salvo per quel che concerne la protezione del terzo di buona fede (art. 973 cpv.