Lo Stato non contesta di aver percepito per anni le imposte sulla sostanza fondiaria relative ai fondi contestati. Sostiene però che per consolidata giurisprudenza cantonale le iscrizioni, imprecise e poco affidabili, non sono sufficienti nel registro fondiario provvisorio per fondare la prova della proprietà privata. La giurisprudenza cantonale in materia è tuttavia più sfumata.