Non sono soggetti alla proprietà privata, salvo prova del contrario, le acque pubbliche e i terreni non coltivabili (cpv. 2). Il diritto cantonale emana le necessarie disposizioni circa l’occupazione delle terre senza padrone e il godimento e l’uso delle cose di dominio pubblico (cpv. 3). Nel diritto cantonale ticinese, come ammette esplicitamente lo Stato nelle osservazioni all’appello (pag. 3), prima dell’entrata in vigore della Legge sulle rive dei laghi del 9 ottobre 1952 la proprietà privata sulle rive del lago era possibile (cfr. Messaggio n. __________del 17 aprile 1984 sulla Legge sul demanio pubblico, pubblicato in: Verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale 1985 vol.