1983 pag. 22), che ha portato poi alla modifica della Legge sul demanio pubblico entrata in vigore il 1° luglio 1987. L’appellante ritiene che la nuova legge sul demanio pubblico, adottata nel dichiarato scopo di vincere la causa in esame, sia anticostituzionale e non possa essere applicata retroattivamente, come ammesso invece dal primo giudice. 6. A norma dell’art. 664 CC, le cose senza padrone e quelle di dominio pubblico sono soggette alla sovranità dello Stato in cui si trovano (cpv. 1). Non sono soggetti alla proprietà privata, salvo prova del contrario, le acque pubbliche e i terreni non coltivabili (cpv.