2 CC, essendo intervenuta la prescrizione acquisitiva in base all’art. 928 del codice civile ticinese del 15 novembre 1882, prima ancora dell’entrata in vigore del codice civile svizzero nel 1912. Essa riafferma, in modo invero confuso, e a tratti inutilmente polemico, che la prova della proprietà privata è data dall’esistenza di numeri di mappa distinti per ogni fondo, dall’iscrizione nelle vecchie mappe, dalla prescrizione acquisitiva e sostiene che la fattispecie è analoga a quella decisa nel caso Z. (Rep. 1983 pag. 22), che ha portato poi alla modifica della Legge sul demanio pubblico entrata in vigore il 1° luglio 1987.