Non si può quindi sostenere seriamente che tale terreno possa essere coltivabile. L’espressione “terreni non coltivabili” contenuta nell’art. 664 cpv. 2 CC non si riferisce alla volontà del proprietario ma alla natura stessa del fondo, tanto che la dottrina - concretamente - vi annovera il terreno improprio alla coltura (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 2a ed., Berna, 1994, n. 1529 e 1530; Meyer-Hayoz, Berner Kommentar, 3a ed., 1965, n. 148 e 149 ad art. 664; cfr. anche il caso analogo deciso in Rep. 1983 22 consid. 3a). Diverso è il caso per la particella n. __________0, già menzionata negli estratti censuari come “riva lago semiproduttiva” (doc.