nuove normative anche a situazioni litigiose non ancora decise dal giudice. Ora, la nuova legge sul demanio pubblico vieta in modo assoluto qualsiasi proprietà privata sulle rive dei laghi, la cui estensione giunge fino al massimo spostamento delle acque alle piene ordinarie, ivi compresa la fascia di terreno priva di vegetazione permanente o con vegetazione acquatica (art. 4 cpv. 2 LDP). Infine il Pretore ha escluso la possibilità per l’attrice di prevalersi della prova del contrario riservata dall’art. 664 cpv. 2 CC, tale facoltà essendo destinata al mantenimento delle opere eseguite o sporgenti sul demanio pubblico, a esclusione della proprietà sul fondo del demanio. 3.