Nonostante la sospensione della procedura anche in appello, dal gennaio 1990 al giugno 1991, le parti non sono riuscite a trovare un accordo e gli sforzi profusi dalla Camera a tal fine sono rimasti vani. 2. Nella sentenza impugnata il Pretore ha dapprima esaminato alla luce del sopralluogo e delle altre risultanze istruttorie la qualifica giuridica della superficie rivendicata, giungendo alla conclusione che tutta la superficie compresa tra le acque del lago e il muro di sostegno delimitante le particelle n. __________ e __________dal fondo n. __________ (ora particella n. __________) era da considerare terreno improprio alla coltivazione ai sensi dell’art. 664 CC.