L’inusitata durata della procedura giudiziaria, avviata con la petizione del 25 febbraio 1972, non ha alcun rapporto con le necessità dell’istruttoria, che si è in sostanza limitata a riprendere quanto già fatto dal perito unico, ma scaturisce dalle continue sospensioni della procedura in vista di trattative fra le parti per una composizione amichevole e stragiudiziaria della vertenza. In particolare la procedura è rimasta sospesa dal 1977 al 1985, periodo durante il quale la Repubblica e Cantone del Ticino ha intrapreso i lavori legislativi che hanno portato all’entrata in vigore, il 1° luglio 1987, della legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 (RU __________).