Il primo giudice ha in sostanza condiviso l’opinione del perito unico avv. __________ e, dopo aver accertato che i fondi oggetto della lite sono da considerarsi terreno non coltivabile ai sensi dell’art. 664 CC e __________ __________ ai sensi della legislazione cantonale, ha ammesso l’applicabilità della Legge sul demanio pubblico entrata in vigore il 1° luglio 1987 alle cause pendenti, concludendo nel senso che i terreni sono sempre stati parte del demanio pubblico. F. __________ ha interposto appello il 29 dicembre 1989, proponendo in riforma della sentenza pretorile l’accoglimento integrale della petizione.