A sua volta l’attrice si è espressa il 14 settembre 1989, e avvalendosi del parere espresso l’11 settembre 1989 dal prof. __________ __________ in una perizia da lei commissionata, sostiene che la proprietà privata non può essere incamerata dallo Stato senza indennità, e che è decisivo accertare se la proprietà è stata acquisita prima dell’entrata in vigore della nuova legge, qualificata di demagogica e ritenuta sprovvista di effetto retroattivo. Conclusa l’istruttoria, le parti hanno presentato le rispettive conclusioni, l’attrice in data 24 ottobre 1989 e la convenuta il 25 ottobre 1989, riaffermando le rispettive domande di giudizio. E.