Da ultimo esso osserva che l’attrice non può avvalersi della prescrizione acquisitiva, l’acquisto essendo avvenuto in regime di registro fondiario provvisorio, sprovvisto di valore probatorio, e ribadisce che la qualità del fondo, l’uso pubblico immemorabile e l’esistenza di un antico muro di cinta fra fondo coltivo e fondo non coltivo sono indizi determinanti che depongono a favore dell’appartenenza dei fondi contestati al demanio pubblico. Con la replica 8 maggio 1972 e la duplica 6 giugno 1972 le parti hanno sostanzialmente ribadito le proprie argomentazioni, esprimendosi sulla proprietà del terreno su cui sorge una camera di decantazione ora fuori uso.