Il Cantone del Ticino censura poi le argomentazioni in diritto dell’attrice, rilevando che la legislazione cantonale ticinese sulle acque pubbliche rispetta i limiti imposti dall’ordinamento federale. Da ultimo esso osserva che l’attrice non può avvalersi della prescrizione acquisitiva, l’acquisto essendo avvenuto in regime di registro fondiario provvisorio, sprovvisto di valore probatorio, e ribadisce che la qualità del fondo, l’uso pubblico immemorabile e l’esistenza di un antico muro di cinta fra fondo coltivo e fondo non coltivo sono indizi determinanti che depongono a favore dell’appartenenza dei fondi contestati al demanio pubblico.