Essa sostiene che tali fondi sono sempre stati di proprietà privata e trapassati come tali, nonostante la loro natura di terreni semiproduttivi e dopo aver contestato l’applicabilità dell’art. 664 CC ed aver escluso che i fondi siano da considerarsi riva bianca di proprietà del demanio pubblico, solleva in via subordinata la prescrizione acquisitiva. C. Alla petizione si è opposto il Cantone Ticino nella risposta 14 aprile 1972, contestando che i fondi litigiosi possano essere oggetto di proprietà privata. Gli stessi sono stati oggetto di uso pubblico da tempo immemorabile, motivo per cui la demarcazione nell’ambito della nuova mappa catastale risponde ad un preciso dovere dello Stato.