{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-07-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-108_1996-07-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17297&nX40_KEY=4933405&nTrefferzeile=7&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "70fd78d78f2cafa3c1306d00ed230e8f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1996 11.1995.108"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1996 11.1995.108"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1996 11.1995.108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:19:16", "Checksum": "d060a553928046ad28466f2eb44856a3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1996 11.1995.108\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nc) Il Pretore è partito dal presupposto che nel Codice civile svizzero i beni appartenenti al dominio pubblico non sono soggetti alla prescrizione acquisitiva. Tale parere trova conforto solo in una parte della dottrina e nella giurisprudenza più remota. Sul tema, controverso, gli autori sono divisi: alcuni escludono la possibilità di acquisire la proprietà di beni del dominio pubblico (Haab/Simonius/Scherrer/Zobl, Commentario, n. 6 ad art. 661/63; Meyer-Hayoz, op. cit., n. 145 ad art. 664), altri la ammettono con riserve (Liver, SPR, V/1, § 24.2a pag. 149). Gli autori più recenti non escludono tuttavia tale possibilità (Denis Piotet, Prescriptions extinctive ou acquisitive touchant aux droits réels, Berna 1992, pag. 83 seg., n. 107 e 108; Simonius/Sutter, Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, Basilea e Frankfurt am Main, 1995, vol. 1, § 10, n. 100). Nella sua più aggiornata giurisprudenza il Tribunale federale ha lasciato il quesito indeciso, ma contrariamente alla sua prassi precedente (DTF 97 II 25) non ha più escluso in modo categorico la prescrizione acquisitiva su beni del dominio pubblico (DTF 113 II 241 consid. 6).\nIl quesito, comunque lo si abbia a risolvere, si rivela però ininfluente per la soluzione del caso concreto e può rimanere indeciso. Infatti è incontestato che nel 1922 le rive dei laghi ticinesi potevano legittimamente essere di proprietà privata (cfr. consid. 6) e non rientravano, di principio, nella nozione di beni di dominio pubblico. Solo con la legge ticinese sulla delimitazione delle acque pubbliche e delle rive dei laghi del 9 ottobre 1952 (LRL 1952), è stato introdotto il principio della proprietà pubblica delle rive, come a più riprese riaffermato dall’appellato. Prima di quest’ultima data non vi era presunzione di proprietà pubblica delle rive e nulla si opponeva alla prescrizione acquisitiva ordinaria. Il fatto che gli abitanti del luogo si recassero occasionalmente sulle rive per stendere le reti e lavare la canapa (deposizioni __________ e __________ del 21 ottobre 1969) senza incontrare opposizioni da parte dei proprietari iscritti nei registri, ancora non dimostra che i fondi fossero di pubblico dominio. A prescindere dal fatto che i testi non hanno potuto dare indicazioni concrete sui limiti di tempo e di spazio (profondità della riva, frequenza di accesso ecc.) di tale uso, prima del 1952 vi era nel Ticino la radicata opinione che le rive dei laghi fossero suscettibili di proprietà privata (sentenza della I CCA nella causa Z. c. Stato del Cantone Ticino del 15 giugno 1981, consid. 2.1) e il semplice fatto di consentire l’accesso alle acque del lago non implica di per sé la rinuncia all’esercizio delle facoltà di proprietario (cfr. per analogia l’art. 699 cpv. 1 CC relativo all’accesso ai boschi). Se ne deve quindi concludere che la proprietà dei fondi n. __________e __________di __________ __________ è stata acquisita per prescrizione ordinaria al più presto nel 1922, ma in ogni caso anteriormente al 1952 (Steinauer, op. cit., n. 1581). Può di conseguenza rimanere indeciso il quesito di sapere se la prescrizione ordinaria sia possibile in Ticino sulle rive dei laghi dopo il 1952. Non è neppure necessario, ai fini del giudizio, esaminare quali siano gli effetti della legge sul demanio pubblico entrata in vigore il 1° luglio 1987. Tale legge è stata invero adottata nel dichiarato scopo di vincere la causa promossa dall’attrice, come si evince dal relativo messaggio (pag. 1753). Al momento della sua entrata in vigore, però, i beni immobiliari litigiosi erano già proprietà dell’attrice, di modo che lo Stato ne può diventare proprietario solo facendo uso del diritto di espropriazione mediante indennità, nel rispetto della garanzia costituzionale della proprietà (art. 22ter Cost.).\nL’appello merita dunque accoglimento, essendo accertato che i fondi n. __________e __________sono proprietà dell’attrice e non dello Stato.\n8. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono quindi a carico del convenuto, che rifonderà all’attrice un’equa indennità per ripetibili. Visto l’esito del gravame deve essere modificato anche il dispositivo pretorile sulla ripartizione della tassa di giustizia e delle spese, che devono essere sopportate dal convenuto, al quale incomberà la rifusione delle ripetibili alla controparte. L’ammontare delle tassa di giustizia e delle ripetibili di prima sede non è per contro stato oggetto di appello e valgono quindi gli importi stabiliti dal Pretore.\nPer i quali motivi,\nvista sulle spese la tariffa giudiziaria,\npronuncia:\nI. L’appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:\n1. La petizione è accolta ed è accertata la proprietà della parte attrice sulle particelle n. __________e __________ RFP del Comune di __________ __________ (ora facenti parte del nuovo fondo n. 313)\n2. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese sono a carico dello Stato del Cantone Ticino, che rifonderà all’attrice l’importo di fr. 2’000.– per ripeti bili.\nII. Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 500.–\nb) spese di misurazione fr. 2735,50\nc) trasferte fr. 90.–\nd) spese fr. 100.–\nfr. ...3’425,50.........\nsono a carico dello Stato del Cantone Ticino, che rifonderà a __________ l’importo di fr. 2’000.– per ripetibili di appello.\nIII. Intimazione a::\n- avv. __________, __________\n- avv. __________, __________\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.\nPer la prima Camera civile del Tribunale d’appello\nLa presidente La segretaria"}