{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-07-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-108_1996-07-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17297&nX40_KEY=4933405&nTrefferzeile=7&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "70fd78d78f2cafa3c1306d00ed230e8f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1996 11.1995.108"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1996 11.1995.108"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1996 11.1995.108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:19:16", "Checksum": "d060a553928046ad28466f2eb44856a3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1996 11.1995.108\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n7. L’appellante si prevale dell’iscrizione nei pubblici registri (doc. H, L) e del pagamento dei pubblici tributi per la proprietà fondiaria (doc. M, doc. N decisione dell’Ufficio cantonale di stima del 4 marzo 1959). Lo Stato non contesta di aver percepito per anni le imposte sulla sostanza fondiaria relative ai fondi contestati. Sostiene però che per consolidata giurisprudenza cantonale le iscrizioni, imprecise e poco affidabili, non sono sufficienti nel registro fondiario provvisorio per fondare la prova della proprietà privata. La giurisprudenza cantonale in materia è tuttavia più sfumata. La Camera civile del Tribunale d’appello ha invero deciso a più riprese che le iscrizioni nelle mappe comunali e nei registri censuari esistenti prima del 1912 (entrata in vigore del codice civile svizzero) non valgono a stabilire la proprietà di un immobile, essendo meramente destinati a un accertamento fiscale della proprietà (Rep. 1982 383; 1981 179; 1917 620). Essa ha però ammesso che in difetto di prove contrarie la mappa e i registri censuari costituiscono un serio indizio di proprietà (Rep. 1920 627) anche se tale “lievissima” presunzione può essere infirmata da presunzioni o prove contrarie (Rep. 1931 183; 1963 26, 1984 73). In particolare è stato riconosciuto come proprietario di un fondo colui che risultava iscritto nel registro fondiario provvisorio come proprietario in seguito a una serie di regolari trapassi (per successione, per compravendita o donazione) iniziatasi all’inizio del secolo (Rep. 1985 310 consid. 3)\na) Non è contestato che a __________ __________ vige il registro fondiario provvisorio. A tale registro sono attribuiti tutti gli effetti del registro fondiario (federale) per ciò che concerne la nascita, la trasmissione, le modificazioni e l’estinzione dei diritti reali (art. 16 della legge generale ticinese sul registro fondiario del 2 febbraio 1933). In altri termini, anche il registro fondiario provvisorio risponde alle esigenze dell’art. 48 cpv. 1 e 2 tit. fin. CC (cfr. per una dettagliata analisi del problema: Rep. 1993 173 consid. 3). Esso esplica tutti gli effetti del registro fondiario definitivo, salvo per quel che concerne la protezione del terzo di buona fede (art. 973 cpv. 1 CC; Deschenaux, Le registre foncier, TDPS V/II, 2, Friburgo 1983, § 3 III 2 pag. 37 e 38; Paul Piotet, L’usucapion d’une propriété ou d’une servitude et le registre foncier in: ZBGR 1994 pag. 65 segg., pag. 68 in alto). Nel registro fondiario provvisorio, quindi, la proprietà può essere acquisita non mediante la prescrizione acquisitiva straordinaria (DTF 116 II 269 consid. 3, 114 II 318; Rep. 1993 173) ma con quella ordinaria prevista dall'art. 661 CC (Deschenaux, loc. cit; Paul Piotet, loc. cit.).\nb) Contrariamente a quanto adduce l’appellante, non è possibile in concreto determinare se sia intervenuta la prescrizione acquisitiva trentennale sulla base del diritto civile ticinese, possibile anche nei confronti dello Stato (cfr. sentenza della I CCA del 15 giugno 1981 nella causa Z. c. Stato del Cantone Ticino, consid. 2.2). Le volture catastali agli atti partono solo dal 1897 (doc. L, H), di modo che al momento dell’entrata in vigore del codice civile svizzero il termine trentennale non era ancora decorso, come osserva a giusta ragione lo Stato. Non è tuttavia escluso, contrariamente a quanto sembrano ritenere le parti e il primo giudice, che sia intervenuta la prescrizione acquisitiva sulla base del Codice civile svizzero entrato in vigore nel 1912.\nL’acquisizione della proprietà per prescrizione ordinaria è ammissibile ove taluno sia indebitamente iscritto quale proprietario e abbia posseduto il fondo in buona fede, pacificamente e senza interruzione per dieci anni (art. 661 CC), ritenuto che colui che vuol far valere la prescrizione acquisitiva ha diritto di prevalersi del possesso del suo autore (art. 941 CC; Steinauer, op. cit. n. 1580g). Nella fattispecie nel 1912 figurava iscritto nei pubblici registri come proprietario __________ __________ (volture catastali, doc. G, L). Nel 1916 gli subentrarono, per successione, __________ __________, __________ __________ e __________ __________. Nel 1938 i fondi sono stati venduti ai coniugi __________ e __________ __________, nel 1951 sono stati trapassati per successione alla Comunione ereditaria __________ e nello stesso anno sono stati venduti alla __________ __________, che li ha infine a sua volta ceduti nel 1956 all’appellante. Nessuno ha contestato che tutte queste persone abbiano posseduto pacificamente e in buona fede le particelle n. __________e __________di __________ __________ o che difettino in concreto gli altri requisiti posti dall'art. 661 CC (cfr. Steinauer, op. cit., n. 1580a - 1580h), né dagli atti emergono indizi o elementi in tal senso. Verosimilmente già nel 1922 erano adempiute perciò le premesse della prescrizione acquisitiva ordinaria, ogni successivo proprietario di buona fede potendo invocare il possesso del suo predecessore in diritto (art. 941 CC). Al momento in cui gli eredi __________ hanno venduto le particelle n. 99 e 100, quindi, essi erano di pieno diritto proprietari dei fondi per effetto stesso della decorrenza del termine di dieci anni previsto dall'art. 661 CC."}