{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-07-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-108_1996-07-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17297&nX40_KEY=4933405&nTrefferzeile=7&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "70fd78d78f2cafa3c1306d00ed230e8f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1996 11.1995.108"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1996 11.1995.108"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1996 11.1995.108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:19:16", "Checksum": "d060a553928046ad28466f2eb44856a3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1996 11.1995.108\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nDal momento che il primo giudice si è limitato a richiamare, per la sentenza emessa nel 1989, i dati del sopralluogo eseguito oltre venti anni prima, la Camera ha ritenuto opportuno eseguire d’ufficio un’ispezione in conformità ai combinati articoli 322 lett. a e 88 lett. a CPC. Il sopralluogo è stato esperito in contraddittorio il 10 giugno 1994 e in tale occasione sono state scattate 27 fotografie (busta gialla __________), secondo l’ordine indicato nella planimetria allegata al verbale. La situazione di fatto non è sostanzialmente mutata dal 1969 al 1994, a eccezione della striscia di terreno che componeva la vecchia particella __________, sulla quale l’ente pubblico ha costruito una passeggiata a lago, che costeggia il fabbricato scolastico (fotografie 1 e 2). Tale fondo, così come descritto dal perito unico e illustrato dalle fotografie agli atti (incarto richiamato II), corrisponde con precisione alla descrizione riportata nell’estratto censuario, ossia alla riva del lago improduttiva ”ricoperta di sabbia e ghiaietto con qualche mazzo di erba acquatica” (verbale di sopralluogo del 1969). Non si può quindi sostenere seriamente che tale terreno possa essere coltivabile. L’espressione “terreni non coltivabili” contenuta nell’art. 664 cpv. 2 CC non si riferisce alla volontà del proprietario ma alla natura stessa del fondo, tanto che la dottrina - concretamente - vi annovera il terreno improprio alla coltura (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 2a ed., Berna, 1994, n. 1529 e 1530; Meyer-Hayoz, Berner Kommentar, 3a ed., 1965, n. 148 e 149 ad art. 664; cfr. anche il caso analogo deciso in Rep. 1983 22 consid. 3a). Diverso è il caso per la particella n. __________0, già menzionata negli estratti censuari come “riva lago semiproduttiva” (doc. I). In occasione del sopralluogo, infatti, si è potuto constatare che in vicinanza del muro di sostegno che divide le particelle contese dal fondo n. __________dell’attrice, al di fuori del passo usato dai pedoni, cresce l’erba (fotografie n. 15 e 25). Non tutta la superficie della vecchia particella n. __________può quindi essere considerata improduttiva ai sensi dell’art. 664 CC. Né si può considerare il vecchio muro che corre tra le attuali particelle n. __________e __________come un segno inequivocabile di confine fra la proprietà privata e il demanio pubblico, come reputa il primo giudice. Infatti già nel sopralluogo esperito nel 1969 dal perito unico era emerso che il muro in questione era un muro di sostegno (come ammette il convenuto nelle osservazioni all’appello). D’altro canto, in precedenza il manufatto si trovava sul confine che correva lungo le particelle n. __________e __________e le delimitava dalle particelle n. __________e __________ (doc. C), catalogate nei registri comunali. Il muro svolgeva quindi il ruolo di segno di confine tra diverse proprietà private, oltre che di muro di sostegno. Come che sia, il quesito di sapere quale porzione della particella n. __________costituisca riva bianca può rimanere indeciso, come si vedrà in seguito.\n5. L’appellante sostiene di aver provato che i fondi contestati sono soggetti alla proprietà privata, contrariamente alla presunzione posta dall'art. 664 cpv. 2 CC, essendo intervenuta la prescrizione acquisitiva in base all’art. 928 del codice civile ticinese del 15 novembre 1882, prima ancora dell’entrata in vigore del codice civile svizzero nel 1912. Essa riafferma, in modo invero confuso, e a tratti inutilmente polemico, che la prova della proprietà privata è data dall’esistenza di numeri di mappa distinti per ogni fondo, dall’iscrizione nelle vecchie mappe, dalla prescrizione acquisitiva e sostiene che la fattispecie è analoga a quella decisa nel caso Z. (Rep. 1983 pag. 22), che ha portato poi alla modifica della Legge sul demanio pubblico entrata in vigore il 1° luglio 1987. L’appellante ritiene che la nuova legge sul demanio pubblico, adottata nel dichiarato scopo di vincere la causa in esame, sia anticostituzionale e non possa essere applicata retroattivamente, come ammesso invece dal primo giudice.\n6. A norma dell’art. 664 CC, le cose senza padrone e quelle di dominio pubblico sono soggette alla sovranità dello Stato in cui si trovano (cpv. 1). Non sono soggetti alla proprietà privata, salvo prova del contrario, le acque pubbliche e i terreni non coltivabili (cpv. 2). Il diritto cantonale emana le necessarie disposizioni circa l’occupazione delle terre senza padrone e il godimento e l’uso delle cose di dominio pubblico (cpv. 3).\nNel diritto cantonale ticinese, come ammette esplicitamente lo Stato nelle osservazioni all’appello (pag. 3), prima dell’entrata in vigore della Legge sulle rive dei laghi del 9 ottobre 1952 la proprietà privata sulle rive del lago era possibile (cfr. Messaggio n. __________del 17 aprile 1984 sulla Legge sul demanio pubblico, pubblicato in: Verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale 1985 vol. 3, pag. 1753; parere __________ del 5 novembre 1982 ivi citato, pag. 3; Rep. 1974 327 consid. 2). Determinante in concreto è quindi sapere se le particelle contestate siano state acquisite alla proprietà privata prima del 1952, come afferma l’attrice."}