{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-07-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-108_1996-07-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17297&nX40_KEY=4933405&nTrefferzeile=7&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "70fd78d78f2cafa3c1306d00ed230e8f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1996 11.1995.108"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1996 11.1995.108"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1996 11.1995.108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:19:16", "Checksum": "d060a553928046ad28466f2eb44856a3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1996 11.1995.108\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nF. __________ ha interposto appello il 29 dicembre 1989, proponendo in riforma della sentenza pretorile l’accoglimento integrale della petizione. Essa ribadisce che i terreni attribuiti al demanio pubblico dal perito unico sono stati acquisiti alla proprietà privata da tempo immemorabile e critica l’esposizione dei fatti della sentenza pretorile, che a suo avviso presenta una grave lacuna, non tenendo conto dell’esistenza della mappa comunale e dei trapassi della proprietà da privato a privato. Sviluppa poi argomentazioni sulle proprie tesi di diritto che saranno riprese, per quanto necessario nei considerandi.\nG. Nelle osservazioni 7 giugno 1991 l’appellata propone la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile.\nH. La giudice delegata ha completato l’istruttoria facendo allestire il 19 luglio 1993 dallo studio d’ingegneria __________ __________ e partners, geometra ufficiale, una planimetria delle particelle n. __________e __________di __________ __________, con il rilievo dei limiti del Lago __________. In data 10 giugno 1994 la Camera ha proceduto a un sopralluogo in presenza delle parti. Le parti, che hanno rinunciato a essere citate per un dibattimento finale, hanno potuto esprimersi sul verbale di sopralluogo e sulle fotografie.\nConsiderato\nIn diritto:\n1. Occorre preliminarmente rilevare che la lite ha per oggetto unicamente la proprietà della riva lacustre, ossia la proprietà della striscia di terreno e della spiaggia indicate nella vecchia mappa come particelle n. __________e __________ (doc. C; allegato 1A incarto richiamato IV, perizia espropriativa), conglobate poi in sede di misurazione catastale nella nuova particella n. 318, proprietà dello Stato a conclusione della procedura di ricorso davanti al perito unico. La camera di decantazione in disuso, compresa originariamente nella particella n. __________ (cfr. la mappa doc. C e la nuova misurazione catastale 19 luglio 1993), è stata trasferita come subalterno f nella particella n. 313, rimasta di proprietà dell’attrice. La qualità di demanio pubblico del lago stesso, per contro, è incontestata.\nL’inusitata durata della procedura giudiziaria, avviata con la petizione del 25 febbraio 1972, non ha alcun rapporto con le necessità dell’istruttoria, che si è in sostanza limitata a riprendere quanto già fatto dal perito unico, ma scaturisce dalle continue sospensioni della procedura in vista di trattative fra le parti per una composizione amichevole e stragiudiziaria della vertenza. In particolare la procedura è rimasta sospesa dal 1977 al 1985, periodo durante il quale la Repubblica e Cantone del Ticino ha intrapreso i lavori legislativi che hanno portato all’entrata in vigore, il 1° luglio 1987, della legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 (RU __________). Nonostante la sospensione della procedura anche in appello, dal gennaio 1990 al giugno 1991, le parti non sono riuscite a trovare un accordo e gli sforzi profusi dalla Camera a tal fine sono rimasti vani.\n2. Nella sentenza impugnata il Pretore ha dapprima esaminato alla luce del sopralluogo e delle altre risultanze istruttorie la qualifica giuridica della superficie rivendicata, giungendo alla conclusione che tutta la superficie compresa tra le acque del lago e il muro di sostegno delimitante le particelle n. __________ e __________dal fondo n. __________ (ora particella n. __________) era da considerare terreno improprio alla coltivazione ai sensi dell’art. 664 CC. Secondo il Pretore alla vertenza è applicabile la legge cantonale sul demanio pubblico, entrata in vigore il 1° luglio 1987, poiché dagli scopi di tale legge emerge la chiara volontà del legislatore di applicare immediatamente le nuove normative anche a situazioni litigiose non ancora decise dal giudice. Ora, la nuova legge sul demanio pubblico vieta in modo assoluto qualsiasi proprietà privata sulle rive dei laghi, la cui estensione giunge fino al massimo spostamento delle acque alle piene ordinarie, ivi compresa la fascia di terreno priva di vegetazione permanente o con vegetazione acquatica (art. 4 cpv. 2 LDP). Infine il Pretore ha escluso la possibilità per l’attrice di prevalersi della prova del contrario riservata dall’art. 664 cpv. 2 CC, tale facoltà essendo destinata al mantenimento delle opere eseguite o sporgenti sul demanio pubblico, a esclusione della proprietà sul fondo del demanio.\n3. L’appellante censura in primo luogo l’esposizione dei fatti contenuta nella sentenza, che ritiene incompleta e fuorviante. Anche se si volesse seguire l’opinione dell’appellante sulla sentenza pretorile, invero succinta nella descrizione dei fatti rilevanti per la soluzione del caso concreto, tuttavia, l’eventuale vizio sarebbe sanato dall’appello. L’attrice ha infatti potuto far valere le proprie ragioni davanti alla Camera civile di appello, che è munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (cfr. DTF 116 Ia 95 in fondo, Rep. 1988 348 consid. 2; Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 75 in fine)."}