{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-07-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-108_1996-07-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17297&nX40_KEY=4933405&nTrefferzeile=7&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "70fd78d78f2cafa3c1306d00ed230e8f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1996 11.1995.108"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1996 11.1995.108"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1996 11.1995.108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:19:16", "Checksum": "d060a553928046ad28466f2eb44856a3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1996 11.1995.108\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo,\npresidente, del giudice Giani, astenutosi)\n|\n||||\n|\nsegretaria: |\nGianinazzi, vicecancelliera |\nsedente per statuire nella causa n. __________ (azione di accertamento della proprietà) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, promossa con petizione 25 febbraio 1972 da\n|\n|\n__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________)\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________ e __________ __________, (patrocinato dall’avv. __________, __________);\n|\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione :\n1. Se deve essere accolta l’appellazione 29 dicembre 1989 di __________ __________ contro la sentenza emanata il 30 novembre 1989 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;\n2. Il giudizio su spese e ripetibili.\nRitenuto\nIn fatto:\nA. __________ ha acquistato nel 1956 le particelle n. __________e __________ RFP di __________ __________ (doc. L) dalla __________ __________, che a sua volta le aveva comperate nel 1951 dalla Comunione ereditaria __________ (doc. E). Nell’ambito della nuova misurazione catastale del Comune di __________ __________o, il perito unico avv. __________ __________, statuendo sui reclami della __________ -__________ e della Repubblica e Cantone del Ticino, con decisione 20 luglio 1971 (notificata alle parti il 30 gennaio 1972) ha attribuito allo Stato la proprietà di una striscia di terreno lungo il lago, corrispondente alle precedenti particelle n. __________e __________della vecchia mappa, che è stata inserita nella nuova particella n. __________, proprietà dello Stato. La camera di decantazione in disuso, posta sulla particella n. __________è stata inserita come subalterno f nella particella n. __________3, rimasta di proprietà della __________, così che forma un’inclusione nella particella n. __________ (cfr. situazione catastale del 19 luglio 1993).\nB. Con petizione 25 febbraio 1972 la __________, la cui ragione sociale nel frattempo era divenuta __________ (doc. Q), ha chiesto al Pretore delle giurisdizione di Locarno-Campagna che fosse accertata la sua proprietà sulle particelle n. __________e __________ di __________ __________, di complessivi 4360 m2. Essa sostiene che tali fondi sono sempre stati di proprietà privata e trapassati come tali, nonostante la loro natura di terreni semiproduttivi e dopo aver contestato l’applicabilità dell’art. 664 CC ed aver escluso che i fondi siano da considerarsi riva bianca di proprietà del demanio pubblico, solleva in via subordinata la prescrizione acquisitiva.\nC. Alla petizione si è opposto il Cantone Ticino nella risposta 14 aprile 1972, contestando che i fondi litigiosi possano essere oggetto di proprietà privata. Gli stessi sono stati oggetto di uso pubblico da tempo immemorabile, motivo per cui la demarcazione nell’ambito della nuova mappa catastale risponde ad un preciso dovere dello Stato. Il Cantone del Ticino censura poi le argomentazioni in diritto dell’attrice, rilevando che la legislazione cantonale ticinese sulle acque pubbliche rispetta i limiti imposti dall’ordinamento federale. Da ultimo esso osserva che l’attrice non può avvalersi della prescrizione acquisitiva, l’acquisto essendo avvenuto in regime di registro fondiario provvisorio, sprovvisto di valore probatorio, e ribadisce che la qualità del fondo, l’uso pubblico immemorabile e l’esistenza di un antico muro di cinta fra fondo coltivo e fondo non coltivo sono indizi determinanti che depongono a favore dell’appartenenza dei fondi contestati al demanio pubblico.\nCon la replica 8 maggio 1972 e la duplica 6 giugno 1972 le parti hanno sostanzialmente ribadito le proprie argomentazioni, esprimendosi sulla proprietà del terreno su cui sorge una camera di decantazione ora fuori uso.\nD. In seguito all’entrata in vigore della Legge sul demanio pubblico il 1° luglio 1987, il Pretore ha ordinato un ulteriore scambio di allegati. La parte convenuta ha presentato il proprio allegato suppletorio il 18 aprile 1988 e rileva che alla causa civile pendente si applica la nuova legge in virtù dei principi del diritto amministrativo. A sua volta l’attrice si è espressa il 14 settembre 1989, e avvalendosi del parere espresso l’11 settembre 1989 dal prof. __________ __________ in una perizia da lei commissionata, sostiene che la proprietà privata non può essere incamerata dallo Stato senza indennità, e che è decisivo accertare se la proprietà è stata acquisita prima dell’entrata in vigore della nuova legge, qualificata di demagogica e ritenuta sprovvista di effetto retroattivo.\nConclusa l’istruttoria, le parti hanno presentato le rispettive conclusioni, l’attrice in data 24 ottobre 1989 e la convenuta il 25 ottobre 1989, riaffermando le rispettive domande di giudizio.\nE. Con sentenza 30 novembre 1989 il Pretore ha respinto la petizione e ha posto a carico dell’attrice le spese, compresa una tassa di giustizia di fr. 1’000.–, con l’obbligo di rifondere alla controparte un’indennità per ripetibili di fr. 2’000.–. Il primo giudice ha in sostanza condiviso l’opinione del perito unico avv. __________ e, dopo aver accertato che i fondi oggetto della lite sono da considerarsi terreno non coltivabile ai sensi dell’art. 664 CC e __________ __________ ai sensi della legislazione cantonale, ha ammesso l’applicabilità della Legge sul demanio pubblico entrata in vigore il 1° luglio 1987 alle cause pendenti, concludendo nel senso che i terreni sono sempre stati parte del demanio pubblico."}