ma l’assunzione di nuove prove ai sensi dell’art. 420 CPC da parte di questa Camera significherebbe condurre un’istruttoria ed emanare un giudizio di primo grado in appello in questioni di stato, negando alle parti il diritto al doppio grado di giurisdizione e limitando quindi i loro diritti procedurali (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, ad art. 420 n. 2). A tutela dei diritti delle parti si impone quindi di dichiarare nulla d’ufficio la sentenza impugnata e di rinviare l’incarto al Pretore affinché emani un nuovo giudizio dopo aver accertato se i contributi alimentari proposti nella convenzione 7 marzo 1994 siano conformi ai requisiti dell’art. 285 cpv. 2 CC.