DTF 118 II 94, 120 II 229) ma l’assunzione di nuove prove ai sensi dell’art. 420 CPC da parte di questa Camera significherebbe condurre un’istruttoria ed emanare un giudizio di primo grado in appello in questioni di stato, negando alle parti il diritto al doppio grado di giurisdizione e limitando quindi i loro diritti procedurali (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, ad art. 420 n. 2).