Ne discende che la sentenza è priva di motivazione e deve essere annullata d’ufficio ai sensi dell’art. 285 cpv. 2 lett. e CPC, poiché l’esposizione dei motivi sui quali il giudice fonda la propria decisione è un elemento essenziale della sentenza e deve consentire all’autorità di appello di verificare, discutere e giudicare la motivazione stessa (Rep. 1973 89, 1981 85; I CCA del 25 settembre 1989 nella causa G./G.). Nella determinazione dei contributi alimentari per i figli è invero applicabile la massima ufficiale e il principio inquisitorio (art. 280 cpv. 2 CC; DTF 118 II 94, 120 II 229)