1 CC (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 4a edizione, Berna 1994, n. 21.20, con rinvio a n. 21.15–17). Il primo giudice ha in concreto approvato il contratto di mantenimento ritenendolo nell’interesse del minore (pag. 3 sentenza 2 maggio 1994), ma non ha indicato su quali basi egli si sia fondato per giungere a tale conclusione. Invano si cercherebbero nella sentenza elementi concreti di valutazione, in particolar modo sulle condizioni economiche dei genitori, indispensabili per una corretta valutazione del contributo alimentare (art. 285 cpv. 1 CC). Ne discende che la sentenza è priva di motivazione e deve essere annullata d’ufficio ai sensi dell’art. 285 cpv.