– dal quindicesimo anno alla maggiore età, da adeguare al rincaro, precisando che a tali importi dovevano essere aggiunti gli assegni familiari. Come correttamente osserva l’appellante, il giudice non può limitarsi ad approvare acriticamente una convenzione di mantenimento in favore di un minore, ma deve verificare se l’ammontare del contributo alimentare previsto dal contratto rispetta i requisiti posti dall'art. 285 cpv. 1 CC (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 4a edizione, Berna 1994, n. 21.20, con rinvio a n. 21.15–17).