Il Pretore ha omologato il contratto di mantenimento (doc. 7) limitatamente all’ammontare del contributo alimentare, fissato in fr. 300.– sino al compimento del decimo anno di età, in fr. 350.– dal decimo al quindicesimo anno e in fr. 400.– dal quindicesimo anno alla maggiore età, da adeguare al rincaro, precisando che a tali importi dovevano essere aggiunti gli assegni familiari. Come correttamente osserva l’appellante, il giudice non può limitarsi ad approvare acriticamente una convenzione di mantenimento in favore di un minore, ma deve verificare se l’ammontare del contributo alimentare previsto dal contratto rispetta i requisiti posti dall'art. 285 cpv.