Non risulta tuttavia che nella fattispecie l’autorità tutoria abbia limitato in misura corrispondente l’autorità parentale della madre. Ne discende che l’attore ha avuto due rappresentanti legali e che la madre era legittimata ad agire in nome del figlio indipendentemente dal curatore (Hegnauer, Berner Kommentar, 4a edizione, Berna 1984, n. 17 ad art. 261 CC; op. cit., n. 27.24; Frank, Grenzbereiche der elterlichen Gewalt, in: Festschrift Hegnauer, Berna 1986, pag. 33 segg., 42–44). L’appello proposto da __________ __________ in nome del figlio è quindi ricevibile anche se l’attore era rappresentato in prima sede dal curatore ad hoc. 3.