Essa sostiene nondimeno di essere legittimata ad appellare contro la sentenza pretorile visto che la stessa la pregiudica nei suoi interessi pecuniari. A torto. La citazione addotta dall’appellante a sostegno del suo gravame (Rep. 1990 188, ripresa in Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, ad art. 307 n. 6) si riferisce infatti alla parte in causa che subisce uno svantaggio dalla decisione impugnata (cfr. Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 125 n. 8.1.1) e non è quindi applicabile a terze persone estranee alla lite, come in concreto.