– dal 14° anno di età fino alla maggiore età, oltre agli assegni familiari, da adeguare al rincaro. Al dibattimento finale del 28 aprile 1994 il convenuto ha dichiarato di aderire alla petizione di paternità e entrambe le parti hanno chiesto al Pretore l’omologazione della convenzione, con oneri processuali a carico del convenuto e ripetibili compensate. E. Con sentenza 2 maggio 1994 il giudice ha pronunciato la paternità del convenuto e ha omologato il contratto di mantenimento nella misura in cui stabiliva l’ammontare del contributo alimentare. Egli ha posto la tassa di giustizia di fr. 1’000.– e le spese a carico del convenuto, compensando le ripetibili.