{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-106_1995-07-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17296&nX40_KEY=4933423&nTrefferzeile=8&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f28d6e9f5481e4554f9d44d9eae68e41"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.07.1995 11.1995.106"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.07.1995 11.1995.106"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.07.1995 11.1995.106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:03:59", "Checksum": "006c0afca4c3fc1b9d751b21b45558bf", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.07.1995 11.1995.106\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nLa madre non è dunque legittimata a impugnare la sentenza pretorile e il suo appello è irricevibile.\n2. __________ __________ sostiene inoltre di essere legittimata ad agire in nome e per conto del figlio minore __________ __________, di cui è rappresentante legale. La madre nubile che detiene l’autorità parentale sul figlio minore ai sensi dell’art. 298 cpv. 1 CC è legittimata a proporre l’azione di mantenimento prevista dall'art. 279 CC solo nella misura in cui i suoi poteri non siano stati limitati dall’autorità tutoria in applicazione dell’art. 308 cpv. 2 CC (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 4a edizione, Berna 1994, n. 9.06; Tercier, L’action en paternité selon le nouveau droit de la filiation, in: ZBJV 1978 pag. 377 segg., 384). Dagli atti richiamati d’ufficio in questa sede, noti alle parti, risulta che la Delegazione tutoria del comune di __________ ha istituito il 6 dicembre 1989 una curatela di rappresentanza ai sensi degli articoli 309 cpv. 1 e 308 cpv. 2 CC in favore di __________ __________ (cfr. risoluzione 21 giugno 1994), designando il curatore nella persona del Tutore ufficiale. Non risulta tuttavia che nella fattispecie l’autorità tutoria abbia limitato in misura corrispondente l’autorità parentale della madre. Ne discende che l’attore ha avuto due rappresentanti legali e che la madre era legittimata ad agire in nome del figlio indipendentemente dal curatore (Hegnauer, Berner Kommentar, 4a edizione, Berna 1984, n. 17 ad art. 261 CC; op. cit., n. 27.24; Frank, Grenzbereiche der elterlichen Gewalt, in: Festschrift Hegnauer, Berna 1986, pag. 33 segg., 42–44).\nL’appello proposto da __________ __________ in nome del figlio è quindi ricevibile anche se l’attore era rappresentato in prima sede dal curatore ad hoc.\n3. Nel merito l’appellante rimprovera al Pretore di avere omologato la convenzione di mantenimento sottoscritta dal padre del bambino e dal curatore senza avere indagato d’ufficio sulla situazione economica di entrambi i genitori, stabilendo un contributo alimentare manifestamente insufficiente ai bisogni dell’attore. Censura inoltre il mancato riconoscimento di un contributo alimentare retroattivo per l’anno precedente l’azione, ai sensi dell’art. 279 CC.\nIl Pretore ha omologato il contratto di mantenimento (doc. 7) limitatamente all’ammontare del contributo alimentare, fissato in fr. 300.– sino al compimento del decimo anno di età, in fr. 350.– dal decimo al quindicesimo anno e in fr. 400.– dal quindicesimo anno alla maggiore età, da adeguare al rincaro, precisando che a tali importi dovevano essere aggiunti gli assegni familiari.\nCome correttamente osserva l’appellante, il giudice non può limitarsi ad approvare acriticamente una convenzione di mantenimento in favore di un minore, ma deve verificare se l’ammontare del contributo alimentare previsto dal contratto rispetta i requisiti posti dall'art. 285 cpv. 1 CC (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 4a edizione, Berna 1994, n. 21.20, con rinvio a n. 21.15–17). Il primo giudice ha in concreto approvato il contratto di mantenimento ritenendolo nell’interesse del minore (pag. 3 sentenza 2 maggio 1994), ma non ha indicato su quali basi egli si sia fondato per giungere a tale conclusione. Invano si cercherebbero nella sentenza elementi concreti di valutazione, in particolar modo sulle condizioni economiche dei genitori, indispensabili per una corretta valutazione del contributo alimentare (art. 285 cpv. 1 CC). Ne discende che la sentenza è priva di motivazione e deve essere annullata d’ufficio ai sensi dell’art. 285 cpv. 2 lett. e CPC, poiché l’esposizione dei motivi sui quali il giudice fonda la propria decisione è un elemento essenziale della sentenza e deve consentire all’autorità di appello di verificare, discutere e giudicare la motivazione stessa (Rep. 1973 89, 1981 85; I CCA del 25 settembre 1989 nella causa G./G.).\nNella determinazione dei contributi alimentari per i figli è invero applicabile la massima ufficiale e il principio inquisitorio (art. 280 cpv. 2 CC; DTF 118 II 94, 120 II 229) ma l’assunzione di nuove prove ai sensi dell’art. 420 CPC da parte di questa Camera significherebbe condurre un’istruttoria ed emanare un giudizio di primo grado in appello in questioni di stato, negando alle parti il diritto al doppio grado di giurisdizione e limitando quindi i loro diritti procedurali (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, ad art. 420 n. 2). A tutela dei diritti delle parti si impone quindi di dichiarare nulla d’ufficio la sentenza impugnata e di rinviare l’incarto al Pretore affinché emani un nuovo giudizio dopo aver accertato se i contributi alimentari proposti nella convenzione 7 marzo 1994 siano conformi ai requisiti dell’art. 285 cpv. 2 CC.\n4. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Viste le particolarità della fattispecie si può tuttavia prescindere dal prelievo di spese e tasse di giustizia a carico di __________ __________, nonostante l’irricevibilità del gravame da lei presentato per sé stessa, e rinunciare ad accordare ripetibili alla controparte, in considerazione del fatto che il gravame della madre è solo un’infima frazione di quello presentato in nome dell’attore. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ per sé deve invece essere respinta, il suo appello personale non avendo alcuna possibilità di esito favorevole. Deve per contro essere accolta l’istanza presentata in nome di __________ __________, il cui appello è stato accolto. Il convenuto può tuttavia essere esonerato dal pagamento di ripetibili all’attore, nonostante si sia opposto all’appello, tenuto conto della singolarità del caso concreto, sottratto alla libera disposizione delle parti in virtù della massima ufficiale.\nPer questi motivi,"}