{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-106_1995-07-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17296&nX40_KEY=4933423&nTrefferzeile=8&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f28d6e9f5481e4554f9d44d9eae68e41"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.07.1995 11.1995.106"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.07.1995 11.1995.106"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.07.1995 11.1995.106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:03:59", "Checksum": "006c0afca4c3fc1b9d751b21b45558bf", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.07.1995 11.1995.106\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\ne\n__________, __________, (entrambi patrocinati ora dall’avv. __________, __________)\n|\n|\n|\n|\nnella causa n. __________ FIL della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 6 promossa da __________ __________ con petizione 16 luglio 1992\ncontro |\n|\n|\n|\n__________, __________ (__________) (patrocinato dal lic.iur. __________, studio __________, __________)\n|\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione:\n1. Se deve essere accolto l’appello 24 maggio 1994 promosso da __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa il 2 maggio 1994 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6;\n2. Se deve essere accolta l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata con l’appello;\n3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nritenuto\nin fatto:\nA. __________ __________, all’epoca domiciliata a __________, ha dato alla luce l’__________ __________ 1989 il figlio __________. Essa ha indicato come padre __________ __________, con cui aveva avuto relazioni intime nel periodo determinante per il concepimento del bambino.\nB. Il 16 luglio 1992 __________ __________, rappresentato dalla curatrice ad hoc designata dalla Delegazione tutoria del Comune di __________ e patrocinato dall’avv. __________ __________i, ha introdotto contro __________ __________ una petizione tendente all’accertamento della paternità e al mantenimento.\nC. Con risposta del 16 febbraio 1993 il convenuto ha chiesto l’integrale reiezione della petizione, sia in ordine che nel merito, adducendo l’incompetenza territoriale del giudice adito e contestando la sua paternità.\nD. Nella replica 24 marzo 1993 e nella duplica 14 maggio 1993 le parti si sono confermate nelle rispettive domande e all’udienza preliminare del 26 ottobre 1993 hanno notificato le rispettive prove. La perizia giudiziaria ordinata dal Pretore ha accertato la paternità del convenuto con un grado di probabilità del 98.47%.\nIl 7 marzo 1994 le parti hanno sottoscritto una convenzione in cui __________ __________ ha riconosciuto la paternità su __________ __________ e sono stati fissati - segnatamente - i contributi alimentari a favore del figlio, nella misura di fr. 300.– fino al compimento del 10° anno d’età, fr. 350.– dal 10° al 15° anno d’età e fr. 400.– dal 14° anno di età fino alla maggiore età, oltre agli assegni familiari, da adeguare al rincaro.\nAl dibattimento finale del 28 aprile 1994 il convenuto ha dichiarato di aderire alla petizione di paternità e entrambe le parti hanno chiesto al Pretore l’omologazione della convenzione, con oneri processuali a carico del convenuto e ripetibili compensate.\nE. Con sentenza 2 maggio 1994 il giudice ha pronunciato la paternità del convenuto e ha omologato il contratto di mantenimento nella misura in cui stabiliva l’ammontare del contributo alimentare. Egli ha posto la tassa di giustizia di fr. 1’000.– e le spese a carico del convenuto, compensando le ripetibili.\nF. Il 24 maggio 1994 __________ __________, agendo per sé e in rappresentanza del figlio minorenne __________ __________, ha impugnato la sentenza pretorile, chiedendo che in riforma del citato giudizio sia riconosciuto all’attore un contributo alimentare di fr. 456.– fino ai 6 anni di età, di fr. 618.– dai 7 ai 12 anni, di fr. 703.– dai 13 ai 16 anni e di fr. 941.– dai 17 ai 20 anni, in aggiunta agli assegni familiari. Con istanza di medesima data essi hanno chiesto inoltre il beneficio dell’assistenza giudiziaria, comprensiva del gratuito patrocinio.\nG. Nelle osservazioni del 21 giugno 1994 __________ __________ ha proposto di respingere l’appello, sia in ordine che nel merito, opponendosi anche alla richiesta di assistenza giudiziaria.\nH. Così richiesto della presidente della Camera, il legale degli appellanti ha prodotto nuova documentazione. Sono inoltre stati acquisiti agli atti la risoluzione 21 giugno 1994 della Delegazione tutoria di __________ e la decisione 4 novembre 1992 della Sezione curatele e tutele. Alle parti è stata offerta la possibilità di esprimersi in merito.\nConsiderato\nin diritto:\n1. __________ __________, rappresentato dal curatore ad hoc designato dalla Delegazione tutoria del Comune di domicilio in applicazione dell’art. 308 cpv. 2 e 309 cpv. 1 CC, ha promosso causa contro __________ __________ per ottenere l’accertamento della paternità (art. 261 CC) e il mantenimento (art. 279 CC). __________ __________, che avrebbe potuto promuovere l’azione giudiziaria di accertamento della paternità in litisconsorzio facoltativo con il figlio, non è stata parte in causa. Essa sostiene nondimeno di essere legittimata ad appellare contro la sentenza pretorile visto che la stessa la pregiudica nei suoi interessi pecuniari. A torto. La citazione addotta dall’appellante a sostegno del suo gravame (Rep. 1990 188, ripresa in Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, ad art. 307 n. 6) si riferisce infatti alla parte in causa che subisce uno svantaggio dalla decisione impugnata (cfr. Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 125 n. 8.1.1) e non è quindi applicabile a terze persone estranee alla lite, come in concreto.\nCi si potrebbe chiedere se il gravame di __________ __________ non possa essere interpretato alla stregua di una domanda di intervento in lite, di principio possibile anche in sede di appello (art. 51 cpv. 2 CPC). Il quesito è però da risolvere negativamente, in quanto l’interveniente può appellare solo se il giudizio acquisisce forza di giudicato nei suoi confronti (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 127 n. 8.1.2) ciò che non è il caso nella fattispecie, la sentenza pretorile sull’obbligo di mantenimento del padre avendo forza di giudicato solo nei confronti di quest’ultimo e dell’attore."}