Gli oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si giustifica di assegnare ripetibili all’appellato, che non ha presentato osservazioni al gravame. Per questi motivi vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato. 2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 350.-- b) spese fr. 50.-- fr. 400.-- sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: - lic.