Ciò posto, l’appello dev’essere respinto e il decreto impugnato confermato. L’assetto così disposto ha e mantiene carattere provvisionale: mutandosi le circostanze o rilevandosi improprio allo scopo, esso potrà essere modificato. Spetterà poi al giudice del divorzio regolare le relazioni personali in modo definitivo e duraturo (DTF 120 II 234 consid. 3b/bb; 119 II 205 consid. 3), dopo avere approfondito, d’ufficio, il tema delle relazioni personali fra padre e figlie procedendo alle indagini del caso. 5. Gli oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv.