dal fascicolo processuale non risulta, né è stato affermato, che l’attuale convivente della madre abbia assunto socialmente e psichicamente il ruolo del genitore titolare del diritto di visita al punto che quest’ultimo e le figlie siano totalmente estranei l’uno alle altre (DTF 118 II 26 consid. 3e), ciò che permetterebbe eventualmente - a ben determinate condizioni che qui non ricorrono - di negare o revocare il diritto delle relazioni personali (art. 274 cpv. 2 CC). 4. Rimangono da vagliare le modalità relative al diritto di visita.