2 e riferimenti ivi citati). Ne discende che in queste condizioni non vi sono elementi per concludere, a questo stadio della procedura, che le relazioni personali tra padre e figlie siano pregiudizievoli per quest’ultime, ragion per cui il diritto di visita del padre dev’essere garantito. Si aggiunga infine che la costituzione di un nuovo nucleo familiare non è decisiva: dal fascicolo processuale non risulta, né è stato affermato, che l’attuale convivente della madre abbia assunto socialmente e psichicamente il ruolo del genitore titolare del diritto di visita al punto che quest’ultimo e le figlie siano totalmente estranei l’uno alle altre (DTF 118 II 26 consid.