L’art. 274 cpv. 2 CC prevede la possibilità di negare o revocare il diritto alle relazioni personali, e ciò a tutela del figlio e non come punizione per l’uno o per l’altro genitore (DTF 118 II 24 consid. 3c), tuttavia simile provvedimento ha natura estrema e va applicato solo ove misure meno incisive non permettano di conseguire lo stesso risultato. 3. Dal fascicolo processuale non risultano elementi per concludere che qualsiasi relazione tra padre e figlie rechi pregiudizio al bene delle stesse. a) Dal referto peritale emerge che le figlie appaiono ben inserite nel loro attuale contesto familiare e scolastico, ma denotano una certa sofferenza per il conflitto in corso.