Festschrift Hegnauer, Berna 1986, pag. 610 seg.). Il genitore non affidatario ha il diritto di mantenere con i figli le relazioni adeguate alle circostanze (art. 156 e 273 CC). Nella determinazione di tali relazioni si deve considerare l’interesse del figlio, sul cui sviluppo psichico, fisico e morale non devono influire negativamente. In tale ambito al giudice compete un ampio potere di apprezzamento, che gli permette di prendere la soluzione più adeguata al singolo caso, mettendo a confronto gli interessi del figlio e dei singoli genitori. L’art. 274 cpv.