{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-105_1995-07-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17295&nX40_KEY=4933423&nTrefferzeile=52&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a9c6cb48e5764e830cce6c6bad6837a1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.07.1995 11.1995.105"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.07.1995 11.1995.105"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.07.1995 11.1995.105"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:03:20", "Checksum": "5022d799a2c9d2003a1c734ee740409a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.07.1995 11.1995.105\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nd) Il convenuto non è stato sentito dallo psicologo dell’OSC, non essendosi presentato all’appuntamento fissato da quest’ultimo. Sembra però che l’unica convocazione sia stata inviata nel periodo in cui egli era ritornato d’urgenza in __________ (cfr. lettera 10 giugno 1995 del suo patrocinatore). Al rientro egli ha subito chiesto di poter esporre la sua versione dei fatti allo psicologo, reiterando tale richiesta al dibattimento finale provvisionale. Il rapporto agli atti riposa quindi esclusivamente sulle versioni esposte da madre e figlie. Le ragazze hanno invero riferito allo psicoterapeuta di aver subito ripetute violenze (referto pag. 3). Senza voler minimizzare la gravità della accuse, queste sono l’unico elemento che deponga per una soppressione del diritto di visita, come preteso dalla madre. Tuttavia nella fattispecie tale circostanza non risulta con chiarezza, e la madre prima d’ora non aveva mai evocato episodi di violenze subite dalle figlie, ragion per la quale risulta importante che le relazioni personali tra padre e figlie non risultino irrimediabilmente compromesse da drastiche disposizioni adottate senza un’adeguata istruttoria e senza aver concesso al padre l’occasione di esprimersi sui rimproveri mossigli dalle figlie. Si aggiunga a questo proposito che il diritto di visita, per una certa durata e sotto sorveglianza, può essere concesso anche al genitore che ha abusato del figlio, qualora esso sia compatibile con il suo bene (DTF 120 II 233 consid. 3b/aa). In queste circostanze, correttamente il primo giudice ha disposto l’esercizio del diritto di visita in presenza di terzi. Tale soluzione, tutt’altro che fuori luogo, concilia adeguatamente la protezione del figlio e il mantenimento di un istituto importante dal profilo personale come il diritto di visita del genitore non affidatario. E’ vero che il perito ritiene non sussistano al momento attuale condizioni di sufficiente serenità per l’esercizio del diritto di visita, ma il suo rapporto, basato unicamente sulle indicazioni fornite dalla madre e dalle figlie, è incompleto e dovrà essere aggiornato, previa audizione del padre, prima della conclusione della causa di merito in applicazione della massima ufficiale del principio inquisitorio (cfr. consid. 2 e riferimenti ivi citati). Ne discende che in queste condizioni non vi sono elementi per concludere, a questo stadio della procedura, che le relazioni personali tra padre e figlie siano pregiudizievoli per quest’ultime, ragion per cui il diritto di visita del padre dev’essere garantito. Si aggiunga infine che la costituzione di un nuovo nucleo familiare non è decisiva: dal fascicolo processuale non risulta, né è stato affermato, che l’attuale convivente della madre abbia assunto socialmente e psichicamente il ruolo del genitore titolare del diritto di visita al punto che quest’ultimo e le figlie siano totalmente estranei l’uno alle altre (DTF 118 II 26 consid. 3e), ciò che permetterebbe eventualmente - a ben determinate condizioni che qui non ricorrono - di negare o revocare il diritto delle relazioni personali (art. 274 cpv. 2 CC).\n4. Rimangono da vagliare le modalità relative al diritto di visita. Il primo giudice ha fissato tale diritto in un pomeriggio (4 ore) la settimana, da esercitarsi presso i locali dell’OSC di __________, alla presenza passiva di un operatore del centro. L’appellante ritiene tale misura eccessiva e inadeguata.\nIl diritto di visita è lasciato all’apprezzamento del giudice (DTF 120 II 235 consid. 4a), il quale deve esaminare tutte le circostanze rilevanti. Nella fattispecie la regolamentazione fissata dal primo giudice può essere condivisa. Essa appare consona alla situazione attuale che considera le difficoltà iniziali dovute al periodo di separazione tra padre e figlie, come pure l’atteggiamento assunto da queste ultime nei confronti del padre. L’esercizio di visita in un ambiente neutro, alla presenza di un assistente con formazione idonea che possa vigilare con imparzialità e cognizione di causa, e che avvertirà il giudice ove la regolamentazione non dovesse - per avventura - rispondere alle aspettative o la situazione dovesse evolvere sfavorevolmente, appare una misura che risponde agli imperativi di prudenza e equilibrio che le contingenze esigono.\nCiò posto, l’appello dev’essere respinto e il decreto impugnato confermato. L’assetto così disposto ha e mantiene carattere provvisionale: mutandosi le circostanze o rilevandosi improprio allo scopo, esso potrà essere modificato. Spetterà poi al giudice del divorzio regolare le relazioni personali in modo definitivo e duraturo (DTF 120 II 234 consid. 3b/bb; 119 II 205 consid. 3), dopo avere approfondito, d’ufficio, il tema delle relazioni personali fra padre e figlie procedendo alle indagini del caso.\n5. Gli oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si giustifica di assegnare ripetibili all’appellato, che non ha presentato osservazioni al gravame.\nPer questi motivi\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia:\n1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.\n2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 350.--\nb) spese fr. 50.--\nfr. 400.--\nsono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione a:\n- lic. iur __________, studio legale __________, __________\n- avv. __________, __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6\nPer la prima Camera civile del Tribunale d’appello\nLa presidente La segretaria"}