{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-105_1995-07-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17295&nX40_KEY=4933423&nTrefferzeile=52&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a9c6cb48e5764e830cce6c6bad6837a1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.07.1995 11.1995.105"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.07.1995 11.1995.105"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.07.1995 11.1995.105"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:03:20", "Checksum": "5022d799a2c9d2003a1c734ee740409a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.07.1995 11.1995.105\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n7 luglio 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 6, promossa con petizione del 6 maggio 1992 da\n|\n|\n__________, nata __________, __________, (patrocinata dal lic. iur. __________, studio avv. __________ i, __________),\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________, __________, (patrocinato dall’avv. __________, __________),\n|\ned ora sul decreto del 5 settembre 1994 con cui il Pretore ha respinto un’istanza di provvedimenti cautelari presentata il 20 gennaio 1994 dall’attrice;\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione:\n1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 14 settembre 1994 di __________ __________ contro il decreto 5 settembre 1994 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto:\nA. __________ __________ (1959) e __________ nata __________ (1962) si sono sposati a __________ il __________ 1980. Dalla loro unione sono nate le figlie __________ (1981) e __________ (1984). Il marito, già impiegato presso le __________, è attualmente disoccupato, mentre la moglie è alle dipendenze dell’__________ di __________ quale venditrice. Le parti vivono separate dal mese di novembre 1991.\nB. Il 10 dicembre 1991 __________ __________ ha instato per il tentativo di conciliazione, che ha avuto luogo senza esito il 17 febbraio 1992. Il 6 maggio successivo essa ha presentato l’azione di divorzio, postulando in particolare, oltre allo scioglimento del matrimonio, l’affidamento delle figlie con un diritto di visita per il padre di 2 fine settimana al mese e 14 giorni di vacanza, un contributo alimentare di fr. 750.-- per ciascuna figlia e di fr. 500.-- per sé. La richiesta di provvedimenti cautelari formulata con la domanda di divorzio è stata evasa all’udienza del 27 maggio 1992.\nCon risposta del 27 luglio 1992 il marito ha aderito al principio del divorzio, all’affidamento delle figlie alla madre e alla regolamentazione del diritto di visita da lei proposta. Egli si è nondimeno opposto alle richieste pecuniarie avanzate dalla moglie.\nDurante la procedura di merito il convenuto ha lasciato il posto di lavoro presso le __________ e nel novembre 1992 si è trasferito in __________, dove è rimasto fino al gennaio 1994.\nLa procedura di merito è attualmente giunta al dibattimento finale, tenutosi il 12 settembre 1994.\nC. Il 20 gennaio 1994 __________ __________ ha presentato un’istanza di provvedimenti cautelari intesa a negare al marito il diritto a relazioni personali con le figlie. All’udienza del 2 marzo 1994, indetta per la discussione, la madre ha mantenuto la sua richiesta, alla quale si è opposto il padre. Le parti si sono accordate di far allestire un rapporto dal Servizio medico psicologico di __________.\nD. Esperita l’istruttoria, e deposto il rapporto 10 maggio 1995 dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale di __________ (OSC), alla discussione finale del 2 agosto 1994 __________ __________ ha reiterato la sua domanda di negare al padre il diritto a relazioni personali con le figlie. __________ __________ ha nuovamente postulato il rigetto dell’istanza, chiedendo la completazione del rapporto peritale, che non teneva conto della sua versione dei fatti.\nE. Statuendo il 5 settembre 1994, il Pretore ha respinto l’istanza e ha riconosciuto al padre un diritto di visita di un pomeriggio la settimana (4 ore) da esercitarsi nei locali dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale di __________, sotto la sorveglianza passiva di un responsabile del centro.\nF. Contro il decreto appena citato __________ __________ ha introdotto un appello del 14 settembre 1994 in cui chiede che - conferito al ricorso effetto sospensivo - il giudizio impugnato sia riformato nel senso di accogliere la sua istanza di provvedimenti cautelari.\nCon decreto del 22 settembre 1994 il vicepresidente di questa Camera ha dichiarato irricevibile la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell’appello.\n__________ __________ non ha presentato osservazioni all’appello.\nConsiderando\nin diritto:\n1. Il Pretore ha ritenuto opportuno, nonostante le negative conclusioni del referto dell’OSC e l’opposizione delle figlie, concedere al padre un’ulteriore possibilità di riavvicinamento alle stesse. Egli ha pertanto disposto un diritto di visita di 4 ore la settimana da esercitarsi nei locali dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale di __________, sotto la sorveglianza passiva di un responsabile del centro.\nL’appellante contesta le risultanze alle quali è giunto il primo giudice, sostenendo che il convenuto non si è mai occupato economicamente delle figlie e che con la sua permanenza in __________ per un anno e mezzo ha dimostrato un completo disinteresse per la famiglia. Essa evidenzia inoltre che dal referto peritale emerge il carattere violento e incontrollato del marito, che ha terrorizzato e angosciato le figlie, le quali non desiderano più vederlo. Infine l’appellante rileva l’inadeguatezza della misura imposta dal primo giudice."}