, sicché il tribunale, udite le parti ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese; ritenuto che in concreto la particolarità della fattispecie giustifica di soprassedere al prelievo di tasse e spese, le quali dovrebbero seguire per altro il presumibile – ma non evidente – esito del gravame qualora la lite non fosse divenuta senza interesse giuridico (DTF 111 Ib 191 consid. 7a); accertato che le parti hanno dichiarato di rinunciare a indennità per ripetibili in sede di appello; decreta: 1. L’appello è dichiarato senza interesse giuridico e la causa è stralciata dai ruoli.