ad art. 641 CC; Rey, Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, Berna 1991, pag. 437/438 con riferimenti). Va rilevato infine che non costituiscono una giustificazione la presunta normalità della situazione, la minima intensità della turbativa o, ancora, l’assenza di pregiudizio per i proprietari lesi. Ne discende che non sussistono motivi atti a fondare un diritto degli appellanti di mantenere le condotte nella situazione attuale. Ciò posto, l’appello dev’essere respinto e il giudizio impugnato confermato. 9. Gli oneri processuali seguono la soccombenza degli appellanti (art. 148 cpv. 1 CPC). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: