Certo, gli atti non precisano se la questione è stata discussa, ma non consta neppure che i proprietari del fondo serviente abbiano acconsentito a una concessione gratuita della servitù. D’altronde gli appellanti non pretendono neppure che la nota servitù dovesse essere concessa loro a titolo gratuito, e neppure indicano su quale base essi intendevano e intendono tuttora mantenere la situazione di fatto. Del resto che tra le parti non si fosse raggiunto un accordo in merito agli oneri della servitù traspare dalla lettera del 23 gennaio 1993 del patrocinatore degli attori ai convenuti (doc.