Ora, non è contestato che i lavori sono proseguiti e che tra le parti sono state intavolate trattative per la sottoscrizione di un contratto di servitù (interrogatorio formale __________ e __________ __________i), ma ciò non rende ancora lecita la turbativa messa in atto dagli appellanti. Dagli atti emerge che le parti si sono accordate sul principio della servitù, ma non sulla controprestazione che sarebbe spettata ai proprietari del fondo serviente. Certo, gli atti non precisano se la questione è stata discussa, ma non consta neppure che i proprietari del fondo serviente abbiano acconsentito a una concessione gratuita della servitù.